Circular economy Risorse e rifiuti Sostenibilità

Il “Decreto Mezzogiorno” e le misure di carattere ambientale

Decreto mezzogiorno

Sulla G.U. n. 188 del 12 agosto 2017 è stato pubblicato il testo definitivo del Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno“, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

Con l’occasione il Governo aveva introdotto l’Art. 9 “Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti” che interveniva sul testo del D.Lgs. n. 152/2006 (il cosiddetto “Testo Unico Ambientale“), Allegato D alla Parte IV, modificando le disposizioni della Premessa con un unico comma, in cui si chiarisce che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l’assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla Decisione 2014/955/UE e dal Regolamento (UE) n. 1357/2014, confermando così che alla classificazione dei rifiuti è tenuto il produttore che dovrà assegnare il competente codice CER come prevede la disciplina comunitaria di riferimento.

Di fatto, però, vengono abrogate le modificazioni all’Allegato suddetto che erano state introdotte con la Legge 11 agosto 2014,n. 116 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, relativamente alle disposizioni da osservare per i rifiuti “pericolosi” o contenenti “sostanze pericolose”, in particolare per quelli a “specchio” ovvero quelli che possono essere considerati pericolosi o non pericolosi in base ai valori di concentrazione delle sostanze pericolose in essi contenute.

Pur non contenendo i provvedimenti comunitari soprarichiamati indicazioni prescrittive di specifiche procedure analitiche, le abrogazioni introdotte rischiano di evitare ogni accertamento circa la pericolosità di un rifiuto da parte del produttore, contravvenendo al principio di precauzione, e creando al contempo incertezza sulle procedure da seguire.

Tant’è che il 27 luglio 2017 la Corte di Cassazione Sez. III Penale, chiamata ad esprimersi su un caso di procedimento penale relativo ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ed altri reati, ha sospeso il processo rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia europea affinché si pronunci sui seguenti quesiti:
Sussistendo, in definitiva, un ragionevole dubbio circa l’ambito di operatività delle disposizioni comunitarie che l’ultimo intervento del legislatore nazionale espressamente richiama, ritiene il Collegio che il presente processo sia sospeso, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sui seguenti quesiti:

a) Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;

b) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;

c) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;

d) Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione“.

Nella conversione in legge, sono stati poi aggiunte altre misure di carattere ambientali:
– Art. 9-bis “Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d’infrazione n. 2017/0127“;

– Art. 9-ter “Disposizioni per l’utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni“;

– Art. 9-quater “Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale“;

– Art. 9-quinquies “Modifica all’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50“;

– Art. 9-sexies “Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi“.

L’Art. 9-bis, come indica il titolo, è volto soprattutto ad evitare il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia europea, dopo il “parere motivato” comminato al nostro Paese dalla Commissione UE con il Pacchetto di infrazioni di giugno 2017 per non aver recepito nell’ordinamento nazionale entro i termini stabiliti la Direttiva stessa.

A partire dal 1° gennaio 2018, che siano con o senza manici, anche i sacchi leggeri e ultraleggeri (ossia con spessore della singola parete inferiore a 15 micron) utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria, dovranno:
 essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432; essere realizzati con un contenuto di materia prima rinnovabile di almeno il 40% (che dovrà diventare il 50% a partire dal !° gennaio 2020 e il 60% dal 1° gennaio 2021) determinato in base allo standard UNI CEN/TS/Ts;
– disporre dell’idoneità per uso alimentare;
– essere cedute esclusivamente a pagamento.

Con tale norma, si intende reprimere la pratica illegale di diciture quali “sacchetti a uso interno” messa in atto per eludere la legge sugli shopper e che tanti danni ha provocato all’ambiente, ai retailer onesti e alla filiera dei produttori e trasformatori di biopolimeri.
Di fatto si conferma il contenuto della Legge 28/2012 che aveva anticipato la Direttiva UE del 2015 relativa alle sporte della spesa monouso ed introdotto norme più stringenti di quelle previste dalla stessa.

Viene specificato, ai fini dell’individuazione del corretto spessore, che gli shopper per uso non alimentare sono solo quelli forniti negli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
Rimane invariato il sistema sanzionatorio vigente con multe da 2.500 a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato del trasgressore.
Al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) vengono affidate importanti attività informative, in coerenza con i principi contenuti nel D.Lgs. 152/2006, demandando altresì al medesimo il compito di elaborazione dei dati sull’utilizzo delle borse in questione.

L’Art. 9-ter reca disposizioni per favorire l’utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle regioni, prevedendo che le Regioni conseguano nel 2017 un valore positivo del proprio saldo di equilibrio in relazione alle risorse versate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità suddette (valore che dovrà corrispondere alla differenza tra tali risorse ed i correlati impegni). Conseguentemente, per il triennio 2018-2020, le regioni medesime potranno ridurre il proprio obiettivo di saldo per un importo pari agli impegni che in tali anni risulteranno correlati alle risorse suddette.

L’Art. 9-quater e l’Art. 9-quinques intervengono sui trasporti pubblici locali, in particolare sulle procedure per l’affidamento di servizi.

L’Art. 9-sexsies stabilisce, al fine di contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, che i contratti che costituiscono diritti reali di godimento o i contratti di affitto e locazione che intervengano sulle aree incendiate nei due anni successivi al fatto siano trasmessi alle autorità competenti (prefetto e procuratore della Repubblica) e dispone, in presenza di determinate fattispecie (riferibili sostanzialmente ai casi in cui il proprietario sia vittima del reato), l’inapplicabilità della disposizione che vieta il cambio di destinazione dei terreni percorsi da incendi. Intervenendo sull’emergenza fuochi con una prima messa a punto delle norme vigenti e introducendo discipline sanzionatorie accessorie alle pene esistenti, si intende far fronte a comportamenti e situazioni criminali a danno dei proprietari virtuosi dei terreni bruciati, evitando ulteriori penalizzazioni per questi ultimi, ma confiscando il bene nel caso che il proprietario risulti dolosamente responsabile dell’incendio.
Quanto il provvedimento fosse necessario l’ha confermato questa estate, quando, anche per l’effetto della prolungata siccità, tra maggio e luglio sono andati in fumo 72.039 ettari di superfici boschive, il 96,1% della superficie bruciata quest’anno, secondo i dati elaborati da Legambiente e raccolti dalla Commissione europea nell’ambito del progetto Copernico per monitorare e mappare uno dei fenomeni più devastanti in Italia e nel resto d’Europa.

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