Diritto e normativa Società

Concessioni balneari: Corte UE boccia il rinnovo automatico

La Corte di giustizia europea, esprimendosi su una vertenza che coinvolge l’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) e il Comune di Ginosa (Taranto) che, sulla base di una Legge italiana del 2018, aveva rinnovato automaticamente le concessioni balneari sul suo territorio, ha sentenziato che tali concessioni devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente, come prevede la Direttiva “Bolkestein” (2006/123/CE).

Le concessioni balneari non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente.

È quanto deriva dalla Sentenza del 20 aprile 2023 della Corte di giustizia europea avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal TAR della Puglia nel procedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) contro il Comune di Ginosa (TA) che aveva rinnovato con Delibera del 2020 le concessioni sul suo territorio, sulla base di una Legge italiana del 2018.

Si ricorda che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale, bensì spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte, che vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

La Corte ricorda che, secondo il diritto dell’Unione (Direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuto come Direttiva Bolkestein), per l’assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. L’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico.

Sebbene tali disposizioni siano state recepite nell’ordinamento giuridico italiano, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha previsto che le concessioni in essere fossero prorogate fino al 31 dicembre 2033, al fine di disporre del tempo necessario allo svolgimento di tutte le attività essenziali per la riforma delle concessioni.

Conformemente a tale legge, il Comune di Ginosa ha prorogato, con delibera del 24 dicembre 2020, le concessioni di occupazione del demanio marittimo nel suo territorio. Ritenendo che tale delibera violasse i principi di concorrenza e libertà di stabilimento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha notificato al Comune di Ginosa un parere motivato, ricordandogli l’obbligo di una previa procedura ad evidenza pubblica e rilevando che le disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni dovevano essere disapplicate.

Poiché il Comune di Ginosa non si è adeguato al suo parere, l’AGCM ha adito il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia con un ricorso diretto all’annullamento della delibera del Comune di Ginosa. Pur ritenendo che le disposizioni nazionali siano incompatibili con la Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno, il TAR dubita del carattere self-executing della direttiva e dell’effetto di esclusione delle norme nazionali difformi. Inoltre, tale giudice dissente dall’orientamento del Consiglio di Stato italiano secondo cui la Direttiva Bolkestein sia una direttiva di liberalizzazione e non già di armonizzazione. Da ciò il TAR per la Puglia deduce che tale direttiva avrebbe dovuto essere adottata all’unanimità e non già a maggioranza dei voti del Consiglio, per cui sottopone alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali dirette a verificare l’ambito di applicazione, la validità, la natura e gli effetti dell’applicazione della direttiva.

Con la sua sentenza, la Corte dichiara in primo luogo, che la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere, a tal proposito, dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro.

In secondo luogo, il diritto dell’Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.

In terzo luogo, dall’esame non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Poiché, da un lato, il fondamento giuridico di un atto deve basarsi sul suo scopo e sul suo contenuto e, dall’altro, la direttiva ha l’obiettivo di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, il Consiglio ha correttamente deliberato a maggioranza qualificata, conformemente alle disposizioni del Trattato.

In quarto luogo, l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresì a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse.

In copertina: Costiera amalfitana (foto di Ian Badenhorst su Unsplash)

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