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“Bonus facciate”: come usufruire del beneficio fiscale del 90%

Per poter correttamente fruire e richiedere il “bonus facciate” ovvero la detrazione sui costi sostenuti per il restauro e il ripristino delle facciate degli edifici esistenti degli agglomerati urbani, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la relativa Circolare e una Guida pratica per i contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate ha firmato la Circolare attuativa e pubblicato la Guida all’uso del Bonus facciate, il beneficio fiscale del 90%, introdotto nella Legge di Bilancio 2020 dal Ministro per i Beni Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici.

Una misura coraggiosa che renderà più belle le città italiane, migliorerà l’efficienza energetica e darà un impulso immediato all’economia – ha commentato il Ministro FranceschiniSono sicuro che sarà un successo e che in molti utilizzeranno questo importante vantaggio fiscale, che è uno dei più alti in tutta Europa e che contribuirà a portare decoro e bellezza nelle aree urbane, nelle periferie e nei piccoli centri”.

La Guida fornisce le indicazioni utili per permettere ai contribuenti di fruire e richiedere correttamente il “bonus facciate”, illustrando le tipologie di interventi ammessi, gli edifici coinvolti, le modalità e gli adempimenti da seguire, come precisati dalla Circolare.

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione del 90% dei costi sostenuti nel 2020, senza un limite massimo di spesa, dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) che viene concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle Zone A e B, come individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali:
– la Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
– la Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, in particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’IVA all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Possono usufruire della detrazione, ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.

I lavori di rifacimento della facciata che influiscono anche sull’efficienza energetica dell’edifico, dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus. Per questi lavori i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare: l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi; l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori. Inoltre, deve essere inviata all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

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