Diritto e normativa Risorse e rifiuti

TRIAL-SISTRI: quadro sinottico costruito per rispondere a 25 quesiti

Trial Sistri

Il Ministero dell’Ambiente fornisce ulteriori delucidazioni sulle metodologie applicative del sistema di tracciabilità dei rifiuti, riunendo in un documento pubblicato sul sito del SISTRI i pareri della Direzione in merito alle richieste formulate da varie Associazioni del settore.

Dopo la Circolare applicativa, tempestivamente diramata ad inizio mese, Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato sul sito internet del SISTRI un Quadro sinottico  finalizzato a chiarire ulteriori aspetti operativi sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, alla luce sia delle novità normative introdotte dal D.L. 101/2013 modificato in Legge 125/201 che, soprattutto, di 25 pareri espressi dal Ministero in riferimento ad altrettanti interrogativi rivoltigli da varie Associazioni del settore (ConfindustriaFISEAssoelettricaFai Conftrasporto SistriAssociazioni dei Gestori RifiutiANSEP-Unitam e Selex ES).

Il quadro, infatti, è costruito secondo uno schema domanda-risposta in merito, tra l’altro, a:
– obbligo per i nuovi produttori;
 – scheda SISTRI e formulario;
– obbligo di adesione rifiuti pericolosi e speciali pericolosi;
 – modalità operative per “trasportatori a titolo professionale”;
– modalità operative relative a trasporto transfrontaliero;
– calcolo dei dipendenti;
– movimentazione del rifiuto in caso di temporanea indisponibilità;
– operazioni di recupero/smaltimento svolte all’interno dell’impianto;
– gestione della micro raccolta;
– interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali;
 – altro.

In particolare, vi si legge che:
– i “nuovi produttori” esentati dagli obblighi SISTRI solo nel caso che trattino rifiuti non pericolosi e producano rifiuti non pericolosi;

– i produttori iniziali mantengono al momento gli adempimenti cartacei; dal 3 marzo 2014, saranno loro richiesti gli adempimenti SISTRI (ma questi ultimi non sono sanzionati fino al 31 luglio 2014);

– vettori esteri che effettuano operazioni di cabotaggio in Italia sono obbligati ad aderire al sistema;

– i soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono assoggettati al SISTRI dal 1° ottobre 2013 come recuperatori o smaltitori, o come nuovi
produttori, secondo l’attività che svolgono;

– i trasportatori dei rifiuti in conto proprio sono obbligati ad aderire al SISTRI dal 3 marzo 2014;

– in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, sono obbligati al SISTRI;

– “Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI”, la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario;

– la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, per cui il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese che li hanno prodotti, l’obbligo di adesione al SISTRI deve intendersi stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014;
– i produttori che conferiscono i propri rifiuti pericolosi a trasportatori non devono verificare il rispetto alla normativa, ma debbono conservare la copia stampata della scheda SISTRI – Area Movimentazione che trasmette loro il gestore e che attesta l’assolvimento dell’obbligo, oppure segnalare che la scheda non è pervenuta;

– la micro raccolta (itinerario non vincolante, elenco dei conferitori non rigido, 48 ore per la compilazione delle schede) non può essere applicata in via generalizzata a tutti i trasporti, anche se è allo studio un suo miglioramento, così come sono in arrivo i “nuovi” obblighi dei soggetti intermediari e la reintroduzione nel manuale della disciplina specifica per gli operatori portuali;

– le problematiche legate alla mancanza di un sistema regolarizzato ed automatico di interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali potrebbero essere parzialmente superate grazie alla creazione da parte delle software houses (e/o di Selex) di software in grado di consentire una gestione asincrona delle comunicazioni SISTRI rispetto alle attività di compilazione delle schede, che rimarrebbero nella sfera delle attività gestionali aziendali, anche se si rileva la necessità di definire un sistema di certificazione dei sistemi di interfaccia tra software gestionali e Sistri, considerando anche l’ipotesi di una modifica del SISTRI per consentire il funzionamento del sistema off-line.

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